In tema di contraddittorio endoprocedimentale attivato a seguito delle memorie presentate dal contribuente in ordine ai contenuti del pvc, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, l'Ufficio non è obbligato a fare risultare, nelle motivazioni dell'avviso di accertamento, le osservazioni del contribuente e le ragioni per cui non siano state accolte.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 41444 del 23 dicembre 2021 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La vicenda parte da un avviso di accertamento a seguito di un pvc. L’ente contribuente eccepiva la nullità dell’atto impositivo per non essere state indicate le ragioni per le quali erano state respinte le osservazioni al pvc formulate dall’ente medesimo. La Ctp accoglieva il ricorso nel merito. La Ctr accoglieva anche la questione preliminare del difetto di motivazione rafforzata, ritenendo che, nel rispetto del principio di cooperazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria, l’Erario abbia l’obbligo – nel rispetto del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente – di esplicitare le ragioni per le quali ha inteso disattendere le osservazioni di parte contribuente.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate ribaltando i gradi di merito. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’Ufficio non ha l’obbligo di motivare l’atto impositivo specificamente in relazione alle osservazioni formulate dal contribuente in relazione ai rilievi contenuti nel processo verbale di contestazione, non essendo onerato di motivare il proprio dissenso rispetto a queste ultime. Ne consegue che deve considerarsi valido l’accertamento che non motivi sulle osservazioni effettuate dal contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 (cfr. Cass. 26299/2021).
Secondo questo filone, la nullità consegue solo alle irregolarità per cui essa sia espressamente prevista dalla legge, oppure, in difetto di previsione, allorché ricorra una lesione di specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di effetti da parte dell’atto cui ineriscono (cfr. Cass. 21408/2017, 8378/2017, 3583/2016).
La controversia è stata quindi rinviata ad altra sezione della Ctr che dovrà pronunciarsi anche nel merito dei rilievi.