
Con la risposta a interpello 854 del 22/12/2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
Richiamando la precedente l risposta a interpello n. 703 del 12/10/2021, si ribadisce che, in presenza dei requisiti di legge, l’opzione può essere esercitata dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio agevolato.