
L’avvocato può impugnare la cartella di pagamento per omesso versamento Irap, anche contestando l’assenza di autonoma organizzazione. In altre parole, il professionista non è tenuto prima a pagare l’imposta e poi a chiedere il rimborso. La cartella emessa sulla base della liquidazione automatica è impugnabile anche per vizi sostanziali e non solo formali.
È quanto affermato dalla Cassazione che, con l’ordinanza n. 18581 del 30 giugno 2021, ha accolto il ricorso di un contribuente.
Il caso riguarda un piccolo professionista che aveva prima dichiarato l’Irap e poi si era reso conto di non essere tenuto al versamento del tributo in quanto privo di autonoma organizzazione. Di conseguenza impugnava la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del dpr 600/1973.
La Ctr, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, precisava che la cartella di pagamento emessa a fronte di un omesso versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente, avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri e non per questioni di merito che il contribuente avrebbe potuto sollevare solo avverso un provvedimento di diniego a istanza di rimborso.
La Cassazione ha ribaltato il verdetto accogliendo il ricorso del contribuente.
Secondo i giudici di legittimità, la dichiarazione del redditi non è una dichiarazione di volontà, ma una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente (cfr. Cass. 6239/2020).
Inoltre, ove ciò accada, in applicazione delle regole generali sulla ripartizione dell'onere della prova stabilite dall'art. 2697, cod. civ., spetta al contribuente che «ritratta» la propria dichiarazione dimostrare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria (asserita mancanza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione). In alternativa, si determinerebbe un'irrazionale disparità di trattamento tra coloro che chiedono il rimborso di un'imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, e coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti all'imposta ed averne indicato l'ammontare in dichiarazione, ne omettono il versamento (cfr. Cass. 27127/2016).
Ora gli atti della causa torneranno alla Ctr Lombardia dove un diverso Collegio dovrà rivalutare il caso e annullare eventualmente il debito Irap laddove ritenga che non vi sia autonoma organizzazione