Illegittimo l’accertamento basato sullo scostamento da studio di settore quando i soci della società alla quale si contesta la condotta antieconomica, sono inquadrati come dipendenti e amministratori ricevendo compensi mensili che, assieme all’utile di esercizio, costituiscono l’utile complessivo della società.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 17303 del 17 giugno 2021, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Alla srl erano stati contestati ricavi in nero dal momento che i compensi dei soci erano apparsi sproporzionati rispetto all’utile societario.
Sia la Ctp che la Ctr hanno accolto le doglianze della contribuente.
In particolare, secondo la Ctr, essendo i soci allo stesso tempo dipendenti e amministratori della società, non sussistevano i presupposti dell’antieconomicità della gestione; dai Cud risultava che tutti i soci erano inquadrati come soci lavoratori percependo mensilmente un reddito da lavoro dipendente come dimostrato anche dall’iscrizione alla gestione commercianti dell’Inps; pertanto i costi sostenuti dalla società per tli collaborazioni coordinate e continuativa andavano sommati all’utile di esercizio costituendo l’utile complessivo che, invece di essere distribuito a fine anno, era stato distribuito mensilmente ai soci.
Il verdetto è stato confermato dalla Cassazione: secondo i giudici di legittimità, la Ctr del Lazio, a fronte di un accertamento di maggiori ricavi (non dichiarati) basato sulla applicazione dello studio di settore per antieconomicità di gestione , ha ritenuto (con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità) provata dalla contribuente la esclusione dell'attività di impresa dall'area di applicazione degli standards, stante la sussistenza, avuto riguardo alla ristretta compagine familiare e all'inquadramento dei soci come dipendenti e amministratori, della causa di giustificazione dello scostamento - indicata nel comunicato stampa dell'Agenzia - in relazione all'indicatore del “valore aggiunto per addetto” delle spese per lavoro dipendente (cfr. Cass. 9484/2017).