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Notizie Flash 03/05/2021

Riapertura dello sportello per la predisposizione e trasmissione delle istanze Voucher internazionalizzazione

Riapertura dello sportello per la predisposizione e trasmissione delle istanze Voucher internazionalizzazione

Il Ministero degli Esteri - Direttore generale per la promozione del Sistema Paese, con decreto n. 3600/2518 del 20 aprile 2021 , ha disposto la riapertura dello sportello per la predisposizione e trasmissione delle istanze Voucher internazionalizzazione (la cui scadenza originaria era fissata al 15 aprile 2021).

Le richieste possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

 

Le domande di contributo possono essere presentate:

  • dalle micro e piccole imprese del settore manifatturiero (codice Ateco primario: C), costituite in forma societaria, con sede legale in Italia e che risultano attive ed iscritte al Registro delle Imprese;
  • da reti di imprese costituite da almeno 2 micro e piccole imprese.

Ai fini dell’ammissibilità, alla data di presentazione delle domande, le imprese richiedenti devono essere iscritte presso INPS o INAIL, avere una posizione contributiva regolare ed essere in regola con gli adempimenti fiscali. Inoltre, non dovranno essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente.

Cosa viene finanziato

Il contributo può essere richiesto per l’acquisizione di consulenze per l’internazionalizzazione fornite da Temporary Export Manager (TEM) con specializzazione digitale, da scegliersi tra quelli iscritti nell’apposito elenco del Ministero degli Esteri (i singoli professionisti e le società di consulenza possono inoltrare le domande per essere ammessi al predetto elenco dei temporary export manager accreditati a fornire servizi di consulenza specialistica fino al 6 maggio 2021).

La consulenza TEM deve riguardare i seguenti ambiti di attività:

  •  analisi e ricerche sui mercati esteri;
  • individuazione e acquisizione di nuovi clienti nei mercati esteri;
  • assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione;
  • incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce internazionali e digitalizzazione;
  • integrazione dei canali di marketing online;
  • gestione evoluta dei flussi logistici.

Per utilizzare il voucher, le imprese devono stipulare con i TEM, o le società di TEM, contratti di consulenza per l’internazionalizzazione della durata di 12 mesi per le micro e piccole imprese e della durata di 24 mesi per le reti.

Il voucher previsto, concesso in regime “de minimis”, ammonta a

  •  20.000 euro nel caso di micro e piccole imprese, a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 30.000 euro;
  •  40.000 euro per le reti di impresa, a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 60.000 euro.

È prevista l’erogazione di un contributo aggiuntivo di 10.000 euro se vengono raggiunti i seguenti obiettivi:

  • incremento del 15% del volume d’affari derivante da operazione in Paesi esteri nell’esercizio 2022 rispetto al 2021;
  • incidenza - nell’esercizio 2022 - almeno pari al 6% del volume d’affari all’estero sul totale.

Le domande di contributo devono essere presentate la piattaforma Invitalia PA Digitale, a cui si accede utilizzando il sistema pubblico di identità digitale SPID del rappresentante legale dell’impresa (o della rete di imprese) richiedente (è sufficiente lo SPID di livello 1).

Una volta completata la compilazione dell'istanza e caricato gli allegati richiesti, il sistema genera il modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente l’identificativo della domanda, le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, sul quale va apposta la firma digitale.

Dopo aver caricato la domanda firmata digitalmente, il sistema rilascia il codice di predisposizione domanda.

A questo punto, è possibile trasmettere la domanda. A tal fine, è necessario:

  •  accedere al portale Invitalia PA Digitale utilizzando il sistema pubblico di identità digitale SPID;
  •  inserire il codice del progetto nel formato V-INT3_00000000 e il codice di predisposizione domanda rilasciato a conclusione della fase di compilazione della domanda.

Le domande possono essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (salvo festività).

La chiusura dello sportello sarà disposta - ad esaurimento delle risorse stanziate - con apposito provvedimento.

Se l’invio è effettuato con successo, si otterrà l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

Le concessioni dei contributi saranno disposte con uno o più provvedimenti cumulativi pubblicati nella sezione “Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali” del sito www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-leimprese/voucher-internazionalizzazione.

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L’evoluzione della Giurisprudenza 20/04/2026
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L’assoluzione penale piena il fatto non sussiste – non lo ha commesso, resa dopo dibattimento, vincola il giudice tributario sui medesimi fatti Con la sentenza n. 50 del 2026, la Corte costituzionale interviene in modo decisivo sul delicato rapporto tra processo penale e processo tributario, confermando la legittimità dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000 e segnando un punto di svolta nella tradizionale logica del doppio binario. La disposizione – introdotta dalla riforma del sistema sanzionatorio tributario del 2024 – prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione piena, pronunciata all’esito del dibattimento con le formule perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, produca effetti vincolanti nel processo tributario relativamente ai medesimi fatti materiali.
L’evoluzione della Giurisprudenza 20/04/2026
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Con l'ordinanza n. 4459/2026, la Corte di cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di enti non lucrativi: il diritto alle agevolazioni fiscali non scatta automaticamente con il solo possesso di requisiti formali. I giudici di legittimità hanno chiarito che, per beneficiare delle esenzioni relative all'Iva e alle imposte sui redditi, è necessaria la dimostrazione concreta del presupposto sostanziale, ovvero l'effettivo svolgimento di un'attività priva di fine di lucro.
L’evoluzione della Giurisprudenza 20/04/2026
Contributi Fondo unico spettacolo: inclusi nella base imponibile Irap
Con l'ordinanza n. 3918 del 22 febbraio 2026, la Corte di cassazione ha fornito una fondamentale interpretazione circa il trattamento fiscale dei contributi erogati dal Fondo unico dello spettacolo (Fus). Il cuore della controversia riguarda l'applicazione dell'articolo 11, comma 3, del Dlgs n. 446/1997, il quale stabilisce che i contributi pubblici non concorrono alla formazione della base imponibile Irap solo se esiste una correlazione specifica con componenti negativi non ammessi in deduzione.
Notizie Flash 20/04/2026
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Notizie Flash 20/04/2026
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