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Notizie Flash 03/05/2021

Riapertura dello sportello per la predisposizione e trasmissione delle istanze Voucher internazionalizzazione

Riapertura dello sportello per la predisposizione e trasmissione delle istanze Voucher internazionalizzazione

Il Ministero degli Esteri - Direttore generale per la promozione del Sistema Paese, con decreto n. 3600/2518 del 20 aprile 2021 , ha disposto la riapertura dello sportello per la predisposizione e trasmissione delle istanze Voucher internazionalizzazione (la cui scadenza originaria era fissata al 15 aprile 2021).

Le richieste possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

 

Le domande di contributo possono essere presentate:

  • dalle micro e piccole imprese del settore manifatturiero (codice Ateco primario: C), costituite in forma societaria, con sede legale in Italia e che risultano attive ed iscritte al Registro delle Imprese;
  • da reti di imprese costituite da almeno 2 micro e piccole imprese.

Ai fini dell’ammissibilità, alla data di presentazione delle domande, le imprese richiedenti devono essere iscritte presso INPS o INAIL, avere una posizione contributiva regolare ed essere in regola con gli adempimenti fiscali. Inoltre, non dovranno essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente.

Cosa viene finanziato

Il contributo può essere richiesto per l’acquisizione di consulenze per l’internazionalizzazione fornite da Temporary Export Manager (TEM) con specializzazione digitale, da scegliersi tra quelli iscritti nell’apposito elenco del Ministero degli Esteri (i singoli professionisti e le società di consulenza possono inoltrare le domande per essere ammessi al predetto elenco dei temporary export manager accreditati a fornire servizi di consulenza specialistica fino al 6 maggio 2021).

La consulenza TEM deve riguardare i seguenti ambiti di attività:

  •  analisi e ricerche sui mercati esteri;
  • individuazione e acquisizione di nuovi clienti nei mercati esteri;
  • assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione;
  • incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce internazionali e digitalizzazione;
  • integrazione dei canali di marketing online;
  • gestione evoluta dei flussi logistici.

Per utilizzare il voucher, le imprese devono stipulare con i TEM, o le società di TEM, contratti di consulenza per l’internazionalizzazione della durata di 12 mesi per le micro e piccole imprese e della durata di 24 mesi per le reti.

Il voucher previsto, concesso in regime “de minimis”, ammonta a

  •  20.000 euro nel caso di micro e piccole imprese, a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 30.000 euro;
  •  40.000 euro per le reti di impresa, a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 60.000 euro.

È prevista l’erogazione di un contributo aggiuntivo di 10.000 euro se vengono raggiunti i seguenti obiettivi:

  • incremento del 15% del volume d’affari derivante da operazione in Paesi esteri nell’esercizio 2022 rispetto al 2021;
  • incidenza - nell’esercizio 2022 - almeno pari al 6% del volume d’affari all’estero sul totale.

Le domande di contributo devono essere presentate la piattaforma Invitalia PA Digitale, a cui si accede utilizzando il sistema pubblico di identità digitale SPID del rappresentante legale dell’impresa (o della rete di imprese) richiedente (è sufficiente lo SPID di livello 1).

Una volta completata la compilazione dell'istanza e caricato gli allegati richiesti, il sistema genera il modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente l’identificativo della domanda, le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, sul quale va apposta la firma digitale.

Dopo aver caricato la domanda firmata digitalmente, il sistema rilascia il codice di predisposizione domanda.

A questo punto, è possibile trasmettere la domanda. A tal fine, è necessario:

  •  accedere al portale Invitalia PA Digitale utilizzando il sistema pubblico di identità digitale SPID;
  •  inserire il codice del progetto nel formato V-INT3_00000000 e il codice di predisposizione domanda rilasciato a conclusione della fase di compilazione della domanda.

Le domande possono essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (salvo festività).

La chiusura dello sportello sarà disposta - ad esaurimento delle risorse stanziate - con apposito provvedimento.

Se l’invio è effettuato con successo, si otterrà l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

Le concessioni dei contributi saranno disposte con uno o più provvedimenti cumulativi pubblicati nella sezione “Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali” del sito www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-leimprese/voucher-internazionalizzazione.

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Info Flash Fiscali 090 / 2614/05/2026
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Fisco passo per passo 14/05/2026
La Cassazione conferma l'irretroattività delle sanzioni tributarie introdotte dalla Riforma
La deroga al principio del favor rei in riferimento alle sanzioni per infrazioni anteriori al 31/8/2024 non ha ricevuto l’eco che avrebbe dovuto avere, posto che essa, oltre che essere incostituzionale, vanifica, in numerosi casi, la portata della riforma delle sanzioni. Si è già avuto modo di commentare la sentenza della C.G.T.
L’evoluzione della Giurisprudenza 14/05/2026
Se non è contestata la pretesa, l’insussistenza del fondato pericolo per la riscossione non consente l’annullamento della cartella
L’annullamento del presupposto del fondato pericolo per la riscossione, necessario per procedere con il ruolo straordinario, non comporta l'annullamento totale della pretesa tributaria. Se il debito d’imposta risulta comunque fondato, il giudice deve preservare gli effetti dell’iscrizione a ruolo ordinaria, ricalcolando le sanzioni entro i limiti previsti per la riscossione frazionata in pendenza di giudizio.
L’evoluzione della Giurisprudenza 14/05/2026
Costi black list deducibili se c’è l’interesse economico intesa come convenienza complessiva dell’operazione
Sono deducibili i costi delle operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata quando il contribuente dimostra l’esistenza di un effettivo interesse economico. Non è sufficiente provare che la merce sia stata acquistata a un prezzo vantaggioso o rivenduta con un margine positivo: la valutazione deve riguardare il risultato complessivo dell’operazione nel suo concreto contesto economico (prezzo, qualità del prodotto, tempistica e costo del trasporto, rateizzazione dei pagamenti ecc.).