Con a risposta a interpello n. 303 del 28/04/2021, l'Agenzia, confermando quanto già espresso nella risposta a interpello n. 54/2020, ha ribadito che:
Nel caso di specie, la banca istante aveva acquistato un portafoglio composto da rapporti attivi e passivi derivanti da contratti di leasing immobiliare, riguardanti sia contratti di leasing in essere, sia contratti risolti. Essa chiedeva, quindi, se il subentro nella posizione contrattuale della società cedente a seguito di cessione in blocco ex art. 58 del TUB consentisse l’applicazione dell’agevolazione.
L’Agenzia ha chiarito che l’agevolazione è stata introdotta allo scopo di favorire, dal punto di vista fiscale, la dismissione di tali immobili, in modo che la società di leasing possa proseguire la propria attività tipica di locazione finanziaria.
Il beneficio, quindi, può trovare applicazione solo al ricorrere del requisito soggettivo in capo al cedente (ovvero la qualifica di “banca” o “intermediario finanziario”), per effetto della particolare provenienza dell’immobile acquistato (la risoluzione del contratto).
Poiché gli immobili erano pervenuti in capo al cedente non a seguito della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, bensì per effetto della cessione in blocco dei beni e dei rapporti effettuata ai sensi dell’art. 58 del TUB, l’Agenzia ha concluso che non può trovare applicazione il trattamento agevolativo di cui all’art. 35 comma 10-ter.1 del DL 223/2006.