Nel caso di risoluzione del contratto di leasing, soggetto passivo dell'Imu è il locatore anche se non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte del locatario.
Lo sancisce la Cassazione con l'ordinanza n. 9624 del 13 aprile 2021 con cui è stato rigettato il ricorso di una banca contro il diniego di rimborso Imu in relazione a un immobile di sua proprietà e oggetto di un contratto di leasing risolto per inadempimento del conduttore.
Secondo la Ctr che conferma la prima decisione, soggetto passivo dell'imposta è il locatore e non il locatario come sostenuto dalla ricorrente.
La Cassazione ritiene infondato il ricorso in linea con il percorso argomentativo della commissione regionale e confermando un orientamento che può dirsi ormai consolidato.
Bisogna fare riferimento a un orientamento piuttosto recente che si è formato in materia e in base al quale soggetto passivo dell'imposta municipale unica (Imu), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane finché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (Tasi), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (cfr. in senso conforme Cass. 27631/2020, 29973/2019, 5249/2019 e 13793/2019)
Nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. È il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore. Tale orientamento, peraltro, è anche maggiormente rispettoso delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e dei rapporti tributari, dovendo l'ente impositore fare riferimento a dati certi e conoscibili come la risoluzione del contratto.