Tutti i contenuti
Notizie Flash 07/04/2021

No Irap per il professionista con un collaboratore saltuario

No Irap per il professionista con un collaboratore saltuario

Il professionista non è tenuto al versamento dell’Irap anche se ha assunto un collaboratore saltuario addetto alla riorganizzazione dellarchivio dello studio.

È quanto affermato dalla Cassazione che, con l’ordinanza n. 9221 del 6 aprile 2021, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

Il collaboratore era stato coinvolto nell’attività di riorganizzazione dell’archivio legale. Ma la sua attività era risultata saltuaria, anche alla luce della remunerazione percepita, pari a 5 mila euro.

Tale aspetto ha indotto prima i giudici di merito poi la Cassazione ad annullare l’avviso di accertamento emesso ai fini Irap.

Per gli Ermellini, infatti, il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo:

“a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l’id quod plerumque accidit costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un lavoratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive” (cfr. sul punto Cass. SS.UU. 9451/2016 e 24643/2018).

Quanto alla non occasionalità delle prestazioni svolte da un terzo, l'impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione - che costituisce, a sua volta, presupposto dell'imposta - può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all'esercizio dell'attività del soggetto passivo (cfr. Cass. 27423/2018).

Nel caso di specie la Ctr, con accertamento di fatto non censurabile, ha rilevato loccasionalità dellattività svolta dal collaboratore esterno, remunerato in modo non consistente, per lattività di riorganizzazione dellarchivio legale.

Con ordinanza 33547/2019, invece, la Cassazione ha stabilito che paga l’Irap il professionista che assume un ingegnere per informatizzare il servizio di segreteria.

In quel caso il professionista aveva ammesso di essersi avvalso di un dipendente, al quale è stata versata la somma di 22.140 euro lordi, il quale, oltre a svolgere mansioni di segreteria, disponeva della qualifica di ingegnere informatico e aveva la funzione di informatizzare la segreteria personale del dottore, occupandosi altresì della manutenzione ordinaria dell'hardware e del software, con il che da un lato si afferma che l’ingegnere informatico svolgeva funzioni ulteriori rispetto a quelle di segreteria e dall'altro che non era certo adibito a funzioni meramente esecutive, dovendo provvedere alla funzione, particolarmente delicata dal momento che il suo datore di lavoro era un cardiologo.

 

File allegati:
Articolo
34.041 risultati
Info Video 26/06/2026
Guida all'utilizzo della Suite PicoAI
Suite AI è la nuova piattaforma di RefiPraxim che integra strumenti di intelligenza artificiale per semplificare la consultazione della documentazione e supportare il lavoro dei professionisti. In un unico ambiente puoi interagire con Pico AI, consultare la Banca Dati Normativa, creare riassunti di documenti, analizzare contratti e bilanci, effettuare ricerche rapide e salvare i contenuti di interesse nella tua area personale.
Videoconferenze Master 15/09/2026
Calcoli di convenienza sul Concordato preventivo biennale
Videocorso del: 15 Settembre 2026 alle 10.00 - 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 248931 Accreditato presso l'ODCEC di Patti (ME) per il riconoscimento di n. 2 crediti formativi. La partecipazione è valida esclusivamente in modalità live.
Tool Applicativi 10/06/2026
CPB 2026-2027 - Il Concordato preventivo sul nuovo biennio
In relazione al CPB per il biennio 2026/2027 (riservato ai soggetti ISA, esclusi quelli che hanno già aderito per il biennio 2025/2026, ma inclusi quelli per il quale è scaduto il CPB 2024/2025), il tool agevola l'individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato con applicazione della flat tax incrementale sull'extrareddito rispetto al 2024. L'utente deve fornire indicazione del reddito proposto (in base al risultato del software "IlTuoISA 2026 CPB", per il periodo 2025).
Videoconferenze Master 17/09/2026
La residenza fiscale e i regimi agevolati per gli impatriati
Videocorso del: 17 Settembre 2026 alle 14.30 - 17.30 (Durata 3 hh) Cod. 248930 Accreditato presso l'ODCEC di Patti (ME) per il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. La partecipazione è valida esclusivamente in modalità live.
Videoconferenze Master 24/09/2026
La Tassazione dei Redditi Esteri: Profili Fiscali e Obblighi Dichiarativi
Videocorso del: 24 Settembre 2026 alle 14.30 - 17.30 (Durata 3 hh) Cod. Richiesto l'Accreditamento presso l'ODCEC di Patti (ME) per il riconoscimento di n. 3 crediti formativi.
Videoconferenze Master 09/10/2026
Ultimi controlli prima della trasmissione del Modello Redditi 2026
Videocorso del: 09 Ottobre 2026 alle 10.00 - 12.00 (Durata 2 hh) Cod. Richiesto l'Accreditamento presso l'ODCEC di Patti (ME) per il riconoscimento di n. 2 crediti formativi.
Notizie Flash 02/08/2026
Contributi selettivi 2026 per la produzione cinematografica in regime di compartecipazione e coproduzione internazionale minoritaria
In data 31 luglio 2026, il Ministero della Cultura ha pubblicato il nuovo bando per l'erogazione dei contributi selettivi destinati alle opere cinematografiche realizzate in regime di coproduzione o compartecipazione internazionale minoritaria per l'anno 2026. L'intervento mette a disposizione delle imprese di settore una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per sostenere la produzione di lungometraggi e si articola in due distinte finestre temporali d'accesso.
Quesiti31/07/2026
regime iva per aps periodo transitorio
Buongiorno, si sottopone il seguente quesito relativo ad un’associazione di promozione sociale che risulta iscritta al runts dal 10/07/26: La aps ha sempre adottato il regime di cui alla L. 398/91, e svolge attività commerciale occasionale e sempre legata a raccolte fondi. Si chiede come ci si debba comportare ai fini iva e ires per il periodo transitorio che va dal 01/01/26 al 09/07/26 in quanto la aps ha emesso qualche fattura di sponsorizzazione per un evento (raccolta fondi occasionale) che ha svolto a giugno 2026.
Quesiti31/07/2026
Carrozzeria con vendita auto usate
Buongiorno, la Mettiunapezza srl, svolge l'attività di carrozzeria, ha iniziato ora attività accessoria di vendita auto usate, ovvero acquista auto usate da privati, le ripara e le rivende. Applicherà il regime del margine analitico in questo modo: Acquisto da privato 1.000,00 regime del margine art.36 Acquisto materiali per la riparazione 2.000,00 iva detraibile Prezzo di vendita finale 9.000,000 di cui 1.000,00 in regime del margine di cui 8.000,00 imponibile IVA 22 E' corretto Grazie.
Informa Aziende 008 / 2631/07/2026
Informa aziende AGOSTO 2026
Informa aziende di Agosto 2026: Modello Redditi PF 2026 precompilato – Guida dell’Agenzia Scadenzario
Info Flash Fiscali 144 / 2631/07/2026
Comunicazione di redditi/volume d’affari alle Casse professionali
Lavoratori autonomi iscritti in Albi/Collegi devono versare i contributi alla Cassa di Previdenza. Tutti i relativi adempimenti (termini e modalità di versamento, di presentazione della comunicazione annuale, ecc.) sono disciplinati dal Regolamento della Cassa.
Fisco passo per passo 31/07/2026
Compensare un credito da dichiarazione omessa non è un illecito: la Cassazione frena l'Agenzia delle Entrate
Ipotizziamo il caso in cui un contribuente ometta – per mera dimenticanza - di presentare una dichiarazione dei redditi (o Irap, o Iva) che chiuda a credito e che però utilizzi in compensazione tale credito. L’Agenzia delle Entrate ha titolo per irrogare la sanzione per indebita compensazione (oltre a quella per omessa dichiarazione), oppure tale sanzione non si configura in questo caso Il tema trae spunto da una recente ordinanza della Cassazione, la n. 23911/26, che ha affermato che in caso di compensazione di un credito esistente derivante da omissione dichiarativa, la compensazione non può essere sanzionata.