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Notizie Flash 29/03/2021

Bonus pubblicità 2020: dal 01/04/2021 via alle compensazioni

Bonus pubblicità 2020: dal 01/04/2021 via alle compensazioni

Sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è stato pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2020.

Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e quindi a partire dal 01/04/2020.

La somma indicata in corrispondenza di ciascun soggetto ammesso alla fruizione costituisce l’importo potenzialmente fruibile dalla generalità dei soggetti ammessi, fatte salve le eccezioni specificamente indicate.

Per i soggetti che operano:

  • nel settore dell’autotrasporto
  • per quelli che operano nel settore agricolo
  • e per quelli che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura

il massimale individuale è quello stabilito rispettivamente:

  • dal Regolamento UE n. 1407/2013 per il settore dell’autotrasporto;
  • dal Regolamento UE n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento UE n. 316/2019, per il settore agricolo
  • e dal Regolamento UE n. 717/2014, per il settore della pesca e dall’acquacoltura.

Nell’ipotesi in cui l’importo indicato nell’elenco superi i limiti stabiliti – per il rispettivo settore di appartenenza - dai tre predetti Regolamenti, l’importo massimo fruibile è quello indicato nei medesimi Regolamenti.

Per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell’elenco, costituiscono gli importi potenzialmente fruibili, a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, secondo quanto stabilito dalla citata normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis e dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - in particolare dal citato art. 10 - DM 31 maggio 2017, n. 115.

Fanno eccezione i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad Euro 150.000,00 – fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, c. 52, L. 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste) - per i quali il credito d’imposta può essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovverodecorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.lgs 159/2011. 

CONTROLLI E REVOCHE DE BENEFICIO

Il credito d’imposta è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata dalla Guardia di Finanza.
La Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia delle entrate effettuano, nell’ambito delle rispettive competenze, i controlli previsti dalla legge in ordine al rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, delle condizioni per la corretta fruizione del credito.

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