Legittimo l’accertamento basato sugli studi di settore solo quando lo scostamento supera il 10% perché solo oltre questa soglia le rilevazioni dei valori contabili effettivi possono far considerare la contabilità inattendibile.
Lo ha precisato la Cassazione che, con l’ordinanza n. 8028 del 23 marzo 2021, ha accolto il ricorso di un contribuente.
Col proprio ricorso quest’ultimo aveva criticato la decisione della Ctr sia per non aver esaminato la concreta situazione in cui versava sia per omessa motivazione sul perché aveva ritenuto sussistente uno scostamento rispetto ai ricavi calcolati dallo studio di settore da qualificarsi come presunzione grave.
Aderendo alle tesi della difesa i giudici di legittimità hanno ricordato che l'Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, ma solo quando venga ravvisata una "grave incongruenza", trovando riscontro la persistenza di tale presupposto - nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva - anche dall'art. 10, comma 1, L. n. 146 del 1998, il quale, pur non contemplando espressamente il requisito della grave incongruenza, compie un rinvio recettizio all'art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331 del 1993 (cfr. Cass. 8854/2019).
Al fine di individuare divergenze significative tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore, si può anche fare riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a, del d.p.r. n. 570 del 1996, il quale dispone: "Ai medesimi fini indicati nel comma 1, le contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati si considerano quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate, a condizione che tale scostamento non sia riconducibile a errata applicazione dei criteri di valutazione ovvero di imputazione temporale.
Nel caso in esame lo scostamento tra i ricavi accertati dall'Agenzia e quelli dichiarati dal contribuente è pari al 4,20%. La contabilità non può quindi ritenersi inattendibile.