Con l’informativa n. 30 del 03/03/2021, il CNDCEC, relativmente ai crediti formativi professionali maturati dagli iscritti in regime di esonero e nel corso del primo anno di iscrizione nell’albo, ha evidenziato che l’orientamento diffuso con l’informativa n. 24 del 2021 è applicabile al triennio 2017-2019.
Con l'informativa n. 24/2021 il CNDCEC aveva comunicato di aver deliberato, nella seduta dell’11 febbraio 2021, che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo triennale possono essere computati:
In linea generale i commercialisti iscritti all'albo sono tenuti a conseguire un minimo di 90 crediti formativi nell'arco del triennio, con un minimo di 20 crediti l'anno; chi ha già compiuto 65 anni è invece deve conseguire 30 crediti del triennio, con un minimo di 7 crediti l'anno.
Invece, nella seduta del 15 luglio 2020 è stata assunta dal CNDCEC insieme con il Ministero della Giustizia una delibera nella quale si evidenzia che per l’anno 2020 viene meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno: il mancato conseguimento dei 20 CFP nel corso dell’anno potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022.
Il Consiglio nazionale ha deliberato anche che in quella seduta che - per l’anno 2020 - viene meno l’obbligo, per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano 65 anni di età nel corso del triennio, di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno. Anche in questo caso i crediti non conseguiti quest’anno potranno essere recuperati negli anni 2021 e 2022.
Sempre in materia di formazione, gli Ordini territoriali sono stati invitati a continuare a privilegiare la formazione a distanza vista la situazione di emergenza.