La prescrizione del diritto del contribuente a ottenere il «credito fermato» dal fisco ai sensi dell’art. 69 del R.D. 2440/1923 inizia a decorrere da quando passa in giudicato la sentenza che annulla la pendenza del debito, ovvero la pretesa dell’amministrazione finanziaria.
Lo sancisce la Cassazione che, con l'ordinanza n. 6985 del 12 marzo 2021, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Nel caso di specie la sospensione dei rimborsi era avvenuta per carichi pendenti relativi agli anni 1984 e 1985. Tali carichi sono stati definiti rispettivamente in virtù del pagamento di quanto dovuto (1984) e per il passaggio in giudicato di una sentenza della Ctc, depositata il 28 dicembre 2009, non impugnata e sfavorevole all’Agenzia delle entrate, in quanto annullava l’avviso di rettifica alla base del provvedimento sospensivo.
Secondo l’Agenzia delle entrate la sospensione dei carichi non costituiva impedimento all’esercizio del diritto al rimborso Iva.
Nel rigettate il ricorso la Cassazione ricorda che il fermo amministrativo “può essere utilizzato dall’amministrazione anche a difesa di un proprio credito che non sia né liquido né esigibile, ma unicamente assistito dal fumus boni iuris in relazione alla pendenza di un qualsiasi procedimento dal cui esito deriverà il suo accertamento”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che soltanto il passaggio in giudicato della sentenza che annulla la pretesa erariale posta a base del provvedimento di sospensione del rimborso comporta il venir meno degli effetti del provvedimento stesso (cfr. Cass. 1292/2020 e 25893/2017).
Si tratta di una misura cautelare avente portata generale utilizzabile dall’amministrazione anche a difesa di un proprio credito che non sia né liquido né esigibile (come nel caso di un pvc), ma unicamente assistito dal fumus boni iuris in relazione alla pendenza di un qualsiasi procedimento dal cui esito deriverà il suo accertamento.
Dirimente si fini della decisione è stata Cass. 412/2013 secondo cui in tema di rimborso IVA, qualora la ragione di credito che l'Amministrazione ha inteso garantire con un provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, sia stata disconosciuta con sentenza definitiva, la prescrizione del diritto del contribuente all'erogazione del credito "fermato" inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della suddetta decisione.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'amministrazione finanziaria a pagare le spese processuali.