L’imprenditore non sconta la condanna per dichiarazione infedele quando i componenti attivi che si assume esser stati sottratti a tassazione sono rappresentati da un finanziamento infruttifero delle collegate alla società che non sono una sopravvenienza attiva.
A sancirlo è la Cassazione con la sentenza n. 9158 dell’8 marzo 2021 con cui ha accolto il ricorso di un imputato.
È annullata con rinvio per un nuovo esame la sentenza di appello che disponeva la confisca per equivalente del denaro e condannava un imprenditore a più di un anno di carcere perché responsabile del reato previsto dall’articolo 4 del Dlgs. 74/00 per aver indicato in dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo allo scopo di evadere le imposte.
Col proprio ricorso in Cassazione l’imputato denunciava violazione di legge in relazione all’art. 3 del dpr 633/1972 per erronea qualificazione dei finanziamenti prestati come prestazione di servizi, in quanto prive del requisito della corrispettività.
Nell’accogliere il ricorso la Cassazione precisa che in tema di determinazione della base imponibile ai fini dell'Ires, l'erogazione alla società di una somma da parte dei soci come finanziamento infruttifero non costituisce una sopravvenienza attiva, in quanto, se il finanziamento avviene a titolo di mutuo, l'obbligo di restituzione esclude che esso determini nuova ricchezza, mentre, se avviene in conto capitale, la configurabilità della sopravvenienza è esclusa dall'articolo 88, comma 4, del Dpr. n. 917/86 secondo cui non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in danaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti (cfr. Cass. 23782/2015).
Anche ai fini Iva si tratta di operazione fuori campo per mancanza del presupposto oggettivo per assenza di corrispettivo.
Il giudice di seconde cure non si è attenuto a queste indicazioni e, pertanto, la sentenza è annullata con rinvio per un nuovo giudizio.