In tema di tributi non armonizzati l’obbligo per l’amministrazione di attivare il contraddittorio sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Tra l’altro, nel caso in cui il contribuente, tramite il proprio commercialista, si presenti al contraddittorio comunque attivato per consegnare la documentazione contabile, l’ufficio non ha l’obbligo di attivare un secondo contraddittorio al fine di addivenire ad una valutazione congiunta delle informazioni reperite.
Lo sancisce la Cassazione con l’ordinanza n. 6383 dell’8 marzo 2021 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Ribaltato l’esito dei gradi di merito che avevano visto l’annullamento dell’avviso di accertamento per l’omessa tenuta del contraddittorio endoprocedimentale.
Secondo la Cassazione quello effettuato dall’Agenzia nei confronti del contribuente è un accertamento «a tavolino» su tributi non armonizzati, in relazione al quale l’Uffivio non ha alcun obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale.
Infatti l’amministrazione finanziaria secondo consolidata giurisprudenza, è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito, come nel caso di accessi e verifiche di cui all’art. 12 della legge 212 del 2000. (cfr. Cass. 24823/2015 e successive pronunce tutte conformi, ad es. 2875/2017, 20799/2017, 21071/2017 e 9987/2020).
Ma c’è di più. Le Entrate, pur non essendovi obbligate, hanno «diligentemente invitato al contraddittorio precontenzioso la parte contribuente, che si avvalse di tale facoltà producendo parte della documentazione contabile in suo possesso per il tramite del proprio commercialista», pertanto, nessun ulteriore obbligo gravava sull’Ufficio, «sicuramente non quello di attivare un secondo contraddittorio al fine di addivenire a una valutazione congiunta delle informazioni reperite», o di «approfondire la questione con la parte interessata».
Di conseguenza la pronuncia della Ctr è stata cassata con rinvio della controversia ad altra sezione della Ctr Piemonte.