Con risposta a interpello n. 128 del 02/03/2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime IVA di favore - che prevede l’applicazione dal 01/01/2021 dell’aliquota IVA del 5% ex n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72) - introdotto dall’art. 124 del DL 34/2020 è fruibile per le cessioni di ecotomografi destinati anche all’uso veterinario.
Viene ribadito che il regime IVA di favore richiamato riguarda i beni tassativamente individuati dall’art. 124 del DL 34/2020, il quale, tra gli altri, include gli ecotomografi portatili.
La circ. Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 12/2020 ha individuato i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione IVA in argomento.Con specifico riferimento alla voce “ecotomografo portatile”, è stato associato il codice TARIC ex 9018 1200 (Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica). Peraltro, più in generale, il codice TARIC 9018 è intitolato: “Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici”.
La lettera dell’art. 124 del DL 34/2020 vincola l’applicazione della stessa disposizione agevolativa alla natura sanitaria del bene acquistato/ceduto, ma non anche alla destinazione allo specifico uso umano.
Per cui, tenendo conto della descrizione della TARIC, risulterebbe incluso nel regime IVA agevolato anche l’ecotomografo portatile, destinato anche ad uso veterinario, necessario per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.