Con l’informativa n. 4/2021 del 12/01/2021, il CNDCEC ha evidenziato che l’art. 3 comma 7 del DL 183/2020 (c.d. decreto “Milleproroghe”), ha previsto la proroga al 31/12/2022 del termine ultimo per l’acquisizione dei crediti formativi dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021.
Come evidenziato sul sito istituzionale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), la disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021 e, pertanto:
- il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al 2017, 2018 e 2019 non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione dell’entrata in vigore del suddetto decreto legge (il MEF si riserva ulteriori comunicazioni sul punto);
- l’obbligo relativo al 2022 non può in ogni caso essere assolto anticipatamente, cioè anteriormente al 1° gennaio 2022;
- i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo in tale anno;
- il regime dell’accreditamento degli enti di formazione non è modificato.