Con la risposta a interpello n. 27/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile estendere retroattivamente le agevolazioni per il regime Patent box in autoliquidazione per i periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018 con dichiarazioni integrative al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge.
I casi espressamente indicati sono quelli contenuti nei punti 7 e 8 del provv. Agenzia delle Entrate n. 658445/2019, attuativo delle disposizioni dell’art. 4 del DL 34/2019, ovvero:
Al di fuori di queste situazioni la fruizione del beneficio ex post risulta invece precluso; nella situazione oggetto di interpello è stato, quindi, negato il ricorso alla dichiarazione integrativa all’impresa che non ha né optato per l’agevolazione nel quadro OP in dichiarazione, né presentato istanza di ruling, ma solo inviato all’Agenzia una richiesta di analisi dei benchmark di settore per l’utilizzo del metodo profit split, non assimilabile a questi fini all’esercizio di un’opzione.