In tema di misure di sostegno ai soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, è legittimo il rifiuto del rimborso del 90% delle imposte pagate da una società commerciale laddove la corrispondente agevolazione tributaria è stata dichiarata aiuto di Stato illegittimo.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 29508 del 24 dicembre 2020 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La contribuente, spa operante nel settore delle costruzioni, presentava istanza di rimborso del 90% dei tributi versati a titolo di ILOR ed IVA in data anteriore al primo gennaio 2003, momento di entrata in vigore della l. n. 289/2002 che all'art. 9, comma 17, regolava il regime del dovuto per gli anni di imposta 1991 e 1992, individuandolo nel 10% dell'ammontare ordinariamente previsto.
Avverso il rigetto espresso dell'istanza di rimborso, la società contribuente esperiva ricorso, sull'assunto che il disposto normativo imponeva -a chi nulla avesse dato- il pagamento del solo 10% dell'originario debito fiscale, mentre -per parità di trattamento- consentiva a chi avesse già corrisposto l’intero ammontare delle imposte, il rimborso del 90% di quanto versato.
La Ctp rigettava il ricorso con sentenza ribaltata in commissione tributaria regionale.
L’ufficio proponeva così ricorso per Cassazione.
Nell’accogliere il ricorso la Cassazione dà atto dell’iniziale orientamento favorevole al contribuente tale da rendere quanto già versato non dovuto "ex post” (cfr. Cass. 4291/2018).
In seguito, però, su sollecitazione europea, è intervenuta la l. n. 190/2014, disciplinando la materia all'art. 1, comma 665, relativamente ai redditi d'impresa, cui ha fatto seguito la decisione del 14 agosto 2015 n. C (2015) 5549, assunta dalla Commissione europea. In ragione dello "overrulling comunitario", questa Corte ha preso atto della distinzione fra tributi e contribuenti, statuendo che l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 - riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato - non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa.
In sostanza in base alla decisione della Commissione europea C(2012) 7128 final, le misure agevolative introdotte a seguito di calamità naturali non possono allo stato essere applicate nei confronti dei contribuenti che – nel periodo a cui si riferisce l’imposta chiesta a rimborso - esercitavano attività economiche, per le quali si pone la questione sull’eventuale incompatibilità con la disciplina comunitaria sulla libera concorrenza.
Si tratta in particolare di:
• imprenditori individuali (agricoli e commerciali) ;
• lavoratori autonomi;
• società ed enti commerciali;
• enti non commerciali;
• società agricole;
• soci di società personali ed equiparate e associati di associazioni costituite per l’esercizio di arti e professioni.
La nozione di impresa rilevante ai fini dell’applicazione della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato è ampia e ricomprende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. Anche l’Agenzia delle entrate lo ha ben chiarito con circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, punto 2.3, ove si precisa che “La nozione di impresa rilevante ai fini dell’applicazione della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato è ampia e ricomprende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica” (cfr. Cass. 3070/2018 e 29905/2017).
Unica possibilità per beneficiare dell’aiuto è provare (da parte del contribuente che ne invoca l’applicazione) che alcuni vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure che si tratti di un aiuto rientrante nel regime de minimis.
Spetterà al giudice del rinvio verificare questo aspetto, considerando, quanto al rispetto del regime de minimis che non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (cfr. Cass. sez. lav. 14465/2017). In alternativa va valutata la sussistenza delle condizioni che, secondo la decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, ovvero che si tratti di "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame"