Con la RM 79/2020, l'Agenzia delle Entrate:
- relativamente all'IVA versata da una Provincia col meccanismo dello split payment (art. 17-ter DPR 633/72) in relazione ad una fattura emessa dall'appaltatore per l'incasso di un anticipo (previsto dall’art. 35, co. 18, DLgs. 50/2016)
- nel caso in cui la Provincia proceda al recupero di detta anticipazione tramite escussione della fideiussione prestata dall’appaltatore, senza ricevere la relativa nota di credito da quest'ultimo
ha chiarito che la Provincia può presentare un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 21 co. 2 DLgs. 546/92 (entro 2 anni dal momento del versamento) fornendo la prova che:
- l’IVA versata non è effettivamente più dovuta e sussiste una fattispecie di pagamento indebito oggettivo o di arricchimento senza causa, da parte dell’Amministrazione finanziaria, in relazione alla citata imposta;
- l’appaltatore non può più emettere nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72.
Si noti che non si verte nell'ambito di un rimborso ex art. 38 Dpr 602/73 (nei 48 mesi successivi) per versamento diretto maggiore rispetto al dovuto (in quanto, si ritiene, non si tratta di una imposta "propria" del soggetto che presenta l'istanza).