Con un comunicato stampa di ieri, 19/11/2020, la Corte Costituzionale ha annunciato di aver considerato incostituzionale l’indeducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi/Irap per il periodo d'imposta 2012 (art. 14, co. 1, D.lgs. n. 23/2011 nella sua formulazione originaria).
La questione era stata sollevata dalla C.T.P. di Milano in relazione agli immobili strumentali; in particolare, detta indeducibilità era stata considerata in contrasto con gli artt. 3, 53 e 41 della Costituzione, sotto il profilo dell’effettività dell’imposizione, del divieto della doppia imposizione, dei principi di ragionevolezza, coerenza ed eguaglianza, della libertà di iniziativa economica privata.
In attesa del deposito della sentenza, questa dovrà esplicare effetti sulle eventuali istanze di rimborso dell’Irpef/Ires indebitamente versata in relazione all’indeducibilità dell’IMU.
Al contrario, la Consulta ha ritenuto compatibili con i principi costituzionali le disposizioni che hanno introdotto la parziale deducibilità dell’IMU dai periodi di imposta successivi al 2012