Con il parere n. 257267/2020, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti sul prolungamento dell’iscrizione della start up innovativa ai sensi dell’art. 38, comma 5 del DL 34/2020, ricordando in primis che la proroga di 12 mesi del termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese, disposta a favore delle start up innovative dall’art. 38 citato, ha determinato notevoli incertezze interpretative, oggetto di approfondimento nella circolare n. 3724/C/2020.
Nel richiamato documento viene evidenziato che si potrebbe presumere che “le startup iscritte alla sezione speciale del registro alla data del 19 maggio u.s. rientrino nel regime di dilatazione del termine a settantadue mesi”.
Nel caso oggetto del parere la società srl è stata costituita con atto del 4 giugno 2015 e iscritta in sezione speciale start up il 12 giugno 2015. Il 14 ottobre 2020 viene cancellata d’ufficio dalla sezione speciale con determina del conservatore per mancata attestazione del mantenimento dei requisiti, nonostante preventivo ammonimento da parte dello scrivente ufficio. Con protocollo del 29 ottobre, la società ha presentato nuovamente domanda d’iscrizione in sezione speciale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DL 34/2020, per continuare a beneficiare del prolungamento di altri 12 mesi del termine di permanenza in sezione speciale, previsto dalla norma sopracitata.
La società in questione – spiega il MISE – sembra fare appello a tale indicazione per supportare il proprio diritto alla reiscrizione nella sezione speciale (in presenza, ovviamente, dei requisiti di legge) fino alla data del 4 giugno 2021 (72 mesi dalla data di costituzione). Tale ricostruzione non appare, però, condivisibile.
La reiscrizione richiesta dalla società costituirebbe, infatti, per il Ministero, a tutti gli effetti, una nuova iscrizione e non un prolungamento di quella precedente.
Questa interpretazione appare improntata, tra l’altro, a un principio di par condicio rispetto a un’impresa che oggi chiedesse, per la prima volta, l’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative, e alla quale in alcun modo potrebbe applicarsi la disposizione agevolativa di cui all’art. 38, comma 5 del DL 34/2020.
Il Ministero ritiene quindi che, a seguito della cancellazione d’ufficio intervenuta il 14 ottobre 2020, la società in questione abbia esaurito il periodo di permanenza nella sezione speciale alla stessa riferibile.