Scatta l’accertamento delle maggiori imposte e le sanzioni anche quando la contabilità irregolare della società è opera del dipendente infedele. Nel caso di specie è stato considerato legittimo il recupero di maggiori ricavi derivanti dalla vendita di carburante ad un prezzo inferiore a quello effettivamente percepito. Sui vertici incombe infatti un dovere di vigilanza.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 24046 del 30 ottobre 2020, ha respinto il ricorso di una srl.
L’accertamento si basava su un rilievo della Guardia di finanza relativo ad una contabilizzazione sul registro giornaliero di un incasso ridotto, per ogni litro di carburante erogato, di 0,02 euro, oltre che sull’esistenza di altre irregolarità come la presenza di lavoratori “in nero”.
Sia la Ctp che la Ctr confermavano la legittimità dell’avviso di accertamento.
Col ricorso in Cassazione la società denunciava violazione di legge nonché del principio costituzionale della capacità contributiva ritenendo quanto accaduto responsabilità esclusiva dei dipendenti infedeli trattandosi di somme in più che la società non aveva di fatto percepito.
Nel rigettare il ricorso la Cassazione ha precisato che nella gestione societaria della Srl sono state accertate numerose irregolarità. Infatti è stato ascritto alla società di avere annotato per mesi, nelle scritture contabili ufficiali, l'avvenuta vendita del carburante ad un prezzo inferiore rispetto a quello effettivamente percepito, discendendone un maggior reddito sia ai fini delle imposte dirette sia delle imposte indirette. Questa chiara ragione della decisione, spiega ancora la Cassazione, non è affatto contrastata dalla contribuente, che neppure aveva contestato l'argomento, decisivo, nelle precedenti fasi del merito. La società pretenderebbe piuttosto, invocando alti principi costituzionali, di non essere assoggettata al pagamento dei tributi perché del reddito aggiuntivo si sarebbero appropriati dipendenti infedeli. Ora, per regola generale, il datore di lavoro risponde dell'operato degli ausiliari, non avendo peraltro neanche allegato di essere stato impedito nello svolgimento della doverosa attività di vigilanza.