La risposta n. 401/2020 dell’Agenzia chiarisce che i componenti reddituali derivanti dal riaddebito delle spese di trasferta al committente, divenendo una quota inscindibile dai ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, assumono rilevanza per la determinazione della soglia minima per la fruizione del contributo a fondo perduto di cui al DL Rilancio.
CASO ESAMINATO
L’istante esercita l'attività di revisione e certificazione contabile con l'impiego di personale dipendente e la collaborazione di professionisti revisori e soci professionisti. L’attività viene svolta presso la sede dei clienti dove si recano i dipendenti e i collaboratori professionisti. I contratti con i clienti prevedono di solito il riaddebito dei costi di trasferta e/o dei costi vivi sostenuti che si possono effettuare come rimborso spese:
A tal fine, si chiede se i corrispettivi percepiti come rimborso delle spese di trasferta, per costi di viaggio, vitto e alloggio, classificati nella voce A.5 del C.E. vadano ricompresi nella lett. a), c. 1, art. 85, del TUIR, e quindi concorre a formare il limite di € 5.000.000 posto quale requisito per beneficiare del contributo a fondo perduto.
CHIARIMENTI
Le somme oggetto di riaddebito, rappresentando per l’istante parte integrante del valore economico della prestazione di servizi principale fornita,