La risposta n. 392/2020 dell’Agenzia chiarisce che sono soggette all’IVA ordinaria le cessioni di animali destinati al ripopolamento venatorio.
L’ente pubblico, cui è affidata l’attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio, chiede quale sia l’aliquota Iva applicabile agli acquisti di fagiani, starne e lepri destinati al ripopolamento venatorio del territorio agro-silvo-pastorale di sua competenza.
La Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972, prevede l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% per le
Nel caso in esame, gli animali acquistati non sono destinati all’alimentazione umana ma al ripopolamento venatorio, nell'ambito dell'attività di gestione faunistico-venatoria esercitata dall'ente.
In conclusione, vanno assoggettati all’Iva del 22% le cessioni aventi ad oggetto lepri, pernici grigie (starne) e fagiani destinati al ripopolamento venatorio.