La risposta n. 385/2020 dell’Agenzia chiarisce che il divieto di compensazione previsto dall’art. 31 del D.L. 78/2010 non si applica in presenza di debiti a ruolo scaduti relativi all’IMU in quanto quest’ultimo non ha natura erariale.
Il contribuente rappresenta che dalla dichiarazione IVA 2020 emerge un credito che intende utilizzare in compensazione. Inoltre, lo stesso presenta dei debiti per IMU scaduti iscritti a ruolo a titolo provvisorio di importo superiore a € 1.500 per gli anni 2012 e 2013.
A tale fine, viene chiesto se il divieto di compensazione di cui all’art. 31 del D.L. 78/2010 trovi applicazione anche nel caso di debiti a ruolo a titolo di IMU.
CHIARIMENTI
Il citato art. 31 pone un limite alla compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali prevista dall’art. 17 del D.lgs. 241/1997,
CHIARIMENTI DI PRASSI |
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CC.MM. 4/2011 E 13/2011 dell’Agenzia Entrate |
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R.M. 2/DF/2012 |
L'IMU è un tributo comunale nonostante la destinazione allo Stato di una quota del gettito del tributo. |
In conclusione, non si applica il divieto di compensazione di cui al citato art. 31 in quanto l’IMU non ha natura erariale.