Con la Risposta n. 377 del 18/09/2020, l'Agenzia, nel confermare l'esclusione (chiarita nella CM 22/2020) dal Contributo a fondo perduto (art. 25 DL 34/2020) degli studi associati composti da professionisti iscritti alle rispettive Casse di previdenza, chiarisce che, in applicazione dello Statuto del contribuente, non risulteranno applicabili le specifiche sanzioni neppure nel caso in cui i professionisti associati non si siano adeguati alla posizione espressa nella citata CM 22/2020.