Con la risoluzione n. 52/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
L’art. 125 del decreto Rilancio riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Con provvedimento del 10 luglio 2020 l'Agenzia ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:
I cessionari possono, tra l’altro, utilizzare il credito d’imposta in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata all’Agenzia delle entrate la prima cessione del credito;
ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 15,6423 per cento, troncando il risultato all’unità di euro.
Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in questione tramite il modello F24, la risoluzione n. 52/E/2020 ha istituito il codice tributo:
6917 - Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione - articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
In sede di compilazione del modello F24 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo 6917 è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.