La risposta n. 317/2020 dell’Agenzia chiarisce che la deduzione dal reddito d’impresa del costo sostenuto per l’indennità di portafoglio avviene nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio
I chiarimenti richiesti attengono alla deducibilità dal reddito d’impresa della corresponsione dal consulente finanziario (istante) alla banca mandante di un importo pari a quello che la stessa corrisponderà, quale indennità di clientela, al consulente cedente.
CHIARIMENTI
L’art. 108 del TUIR prevede la deducibilità delle spese relative a più eserciti nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.
Nel caso in esame, le somme versate a titolo di indennità di portafoglio rappresentano il prezzo per acquisire la gestione di una parte del pacchetto cliente che fa capo ad un promotore finanziario che, secondo l’apposito Regolamento allegato all’istanza di interpello, si trovi in una delle condizioni di seguito indicate:
Il trasferimento avvenuto con il negozio di cessione riguarda solo il diritto allo sfruttamento della clientela, assimilabile alla licenza di utilizzo di un determinato bene, e non la clientela del promotore finanziario uscente, in quanto i clienti sono e restano della banca mandante, situazione questa che risulta chiara nel citato Regolamento. In particolare, da quest’ultimo risulta che:
In conclusione, il contribuente può dedurre dal reddito d’impresa il costo sostenuto per l'indennità in esame nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.