L’erogazione da parte del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) dell’indennizzo forfettario è subordinata al possesso di un reddito complessivo ai fini IRPEF nell’anno 2018 inferiore a € 35.000 e questo a prescindere dalla novella normativa operata al regime forfetario dalla Legge di bilancio 2020. È quanto chiarisce la risposta n. 250/2020 dell’Agenzia.
I chiarimenti richiesti riguardano la corretta interpretazione, ai fini della richiesta di indennizzo al FIR, del co. 75, art. 1, della L. 190/2014, modificato dalla Legge di bilancio 2020, il quale prevede quanto segue:
CASO ESAMINATO
L’istante, esercente attività d’impresa in regime forfetario, rappresenta di voler richiedere l’indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) il quale richiede, in base a quanto disposto dal co. 502-bis, art. 1, della Legge di bilancio 2019, tra le altre condizioni previste per la sua erogazione quella relativa al soddisfacimento di una delle seguenti condizioni:
Il soggetto, per l’anno d’imposta 2018, ha dichiarato,
A tal fine, nel prospettare la propria soluzione, ritiene in sostanza che il citato co. 75, in ossequio al principio dell’irretroattività delle norme, debba applicarsi ai redditi percepiti a decorrere dall’anno 2020 e non anche a quelli precedenti.
CHIARIMENTI
L’Agenzia non ha condiviso la soluzione prospettata dall’istante poiché,