Con il principio di diritto 11/2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che
In attesa della confisca definitiva o della restituzione al proprietario, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che il titolare dei beni non è individuato a titolo definitivo e, pertanto, non ha la disponibilità degli stessi.
Il soggetto passivo d’imposta è individuato a posteriori, seppure con effetto retroattivo, nello Stato o nell’indiziato, a seconda che il procedimento si concluda con la confisca o con la restituzione dei beni sequestrati.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in pendenza di sequestro, l’amministratore giudiziario non assume un’autonoma soggettività d’imposta, “ma opera nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato”.