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Notizie Flash 30/07/2020

Superbonus al 110% sull'immobile diverso dall'abitazione principale

Superbonus al 110% sull'immobile diverso dall'abitazione principale

Con la risposta all’interrogazione n. 5-04432 in Commissione Finanze alla Camera è stato chiarito che i contribuenti persone fisiche possono fruire del Superbonus al 110% anche per gli interventi incentivanti eseguiti sull’immobile diverso da quello destinato all’abitazione principale, fermo restando il limite massimo di 2 unità immobiliari.

L’interrogazione oggetto di chiarimenti attiene al Superbonus al 110% introdotto dal DL Rilancio per le spese sostenute dall’1/07/2020 al 31/12/2021 in relazione, tra l’altro, agli interventi di efficienza energetica e misura antisismiche. In particolare, la questione verte sul disposto del co. 10 dell’art. 119 del suddetto decreto il quale prevede che:

  • i soggetti di cui al co. 9, lett. b) (cioè le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti/professioni)
  • possono beneficiare delle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici per gli interventi di cui ai co. da 1 a 3 del medesimo art. 119 realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

A tal fine, viene chiesto di chiarire la portata applicativa della suddetta disposizione, nel senso di

  • concedere la possibilità di realizzare gli interventi incentivati, fermo restando il limite di 2 immobili di proprietà,
  • anche su immobili non adibiti ad abitazione principale.

CHIARIMENTI

Il disposto del suddetto co. 10, nel prevedere l’applicazione del beneficio a 2 unità immobiliari, non contiene nessun riferimento all’abitazione principale.

Pertanto, i contribuenti persone fisiche possono fruire del beneficio

  • anche con riguardo agli interventi eseguiti su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale,
  • fermo restando che il Superbonus al 110% è fruibile per gli interventi di cui ai citati co. 1-3 su un massimo di 2 unità immobiliari.

 

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