La legge di conversione del DL Rilancio, oltre a confermare la disposizione relativa al rinnovo o proroga dei contratti a termine anche in assenza delle relative casuali, ha prorogato il termine dei contratti di lavoro di apprendistato e di quelli a termine, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni previste sono state oggetto di chiarimenti da parte del Ministero del lavoro.
Come noto, l’art. 93 del D.L. Rilancio ha introdotto una deroga alla disciplina sulle proroghe e rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato.
In particolare, viene prevista la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30/08/2020 i suddetti contratti di lavoro in essere alla data del 23/02/2020, anche in assenza delle condizioni (causali) di cui al co. 1, art. 19, del D.lgs. 81/2015, che fanno riferimento alla sussistenza di esigenze:
Una FAQ del Ministero del lavoro ha chiarito che il termine del 30/08 si riferisce alla stipulazione e che, quindi, la durata dei rapporti di lavoro a termine prorogati o rinnovati in base alla deroga prevista dal DL Rilancio non può superare tale termine.
La legge di conversione ha aggiunto al disposto dell’art. 93 un’ulteriore disposizione che prevede che
Tal ultima disposizione, secondo quanto chiarito dal Ministero del lavoro, trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro subordinato che non siano a tempo indeterminato e, quindi, rientrano nella proroga della durata, a titolo esemplificativo, i seguenti contratti:
Inoltre, prosegue il Ministero, vanno ricompresi nel periodo di sospensione:
In tal casi, il datore è tenuto, entro 5 gg dalla data di scadenza originaria,