Con il pronto ordini n. 41 del 12 giugno 2020 il CNDCEC:
- relativamente all’incompatibilità di un iscritto docente di istituto scolastico.
- considerato che la normativa in materia di scuola (D.lgs. n. 297/1994), contiene una disciplina dell’incompatibilità che è in parte diversa rispetto a quella prevista in via generale per i dipendenti pubblici
- disponendo che al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
In altri termini, è genericamente consentito ad un docente di scuola (di ogni ordine e grado), anche a tempo pieno, esercitare l’attività libero-professionale purché questa:
- non sia di pregiudizio alla funzione docente,
- sia compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio,
- sia esplicata in modo autonomo,
- sia esplicata previa autorizzazione del dirigente scolastico (direttore didattico o preside).
L’eventuale diniego dell’autorizzazione all’esercizio della libera professione deve essere motivato con l’indicazione dei motivi di pubblico interesse e delle circostanze soggettive ed oggettive che impediscono, nell’interesse della scuola, l’esercizio professionale.
CONGEDI STROARDINARI
Per quanto riguarda i congedi straordinari, a qualsiasi titolo, questi sono concessi per il personale docente dal direttore didattico ovvero dal preside, vale a dire dal medesimo organo competente a rilasciare l’autorizzazione all’esercizio della libera professione. Con particolare riferimento al congedo straordinario biennale, si evidenzia che ai sensi dell’art. 4, co. 2, della legge n. 53/2000, si consente a tutti i dipendenti pubblici di beneficiare di un periodo di congedo per gravi motivi familiari della durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Tale congedo può essere usufruito anche in modo frazionato.
La citata disposizione, peraltro, vieta al dipendente, durante il congedo, di svolgere altra attività lavorativa; la generica formulazione della norma induce a ritenere inclusa, nell’ambito della nozione di attività lavorativa, anche l’esercizio di attività professionale.