L’INPS E L'INAIL relativamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) hanno ribadito, a seguito dei parere del MInistero del Lavoro, che:
Si premette da un punto di vista normativo, che:
DUBBIO
La questione che ha sollevato dubbi riguarda la validità dei DURC emessi:
In tale periodo, infatti, risultava vigente la L. 27/2020 che aveva previsto una proroga della validità generalizzata fino a 90 giorni dalla fine dello stato di emergenza sanitaria, per tutti i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.
Si riteneva che anche i DURC emessi in tale periodo potesso fruire della disposizione citata.
INPS E INAIL
Con distinti documenti di prassi, sia l’INPS che l’INAIL avevano chiarito che la proroga di validità dei Durc On Line, doveva intendersi limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conservavano la propria validità fino al 15 giugno 2020 (cfr. messaggio INPS n. 2103 del 21 maggio 2020, Nota INAIL n. 6419 del 20 maggio 2020) e NON anche quelli emessi dal 30/04/2020 al 18/05/2020.
IL PARERE DEL MINISTERO DEL LAVORO
Su richiesta dell'INPS,i Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota protocollo n. 6198 del 15 giugno 2020 si è espresso rappresentando che “ l'articolo 81 del decreto-legge n. 34/2020, può essere considerato alla stregua di norma di interpretazione autentica, che, come tale, è idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come modificata dalla legge di conversione n. 27/2020. Pertanto, la proroga di validità di cui all'articolo 103, comma 2, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020”.
A seguito della nota del Ministero del Lavoro, l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2510 del 18 giugno 2020, confermando quanto già chiarito col precedente messaggio n. 2103/2020 ed evidenziando che la funzione di “Consultazione” della procedura Durc On Line è stata aggiornata, escludendo dalla consultazione i Documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 103, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020.
Per le richieste di verifica a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015, così come modificato dal D.M. 23 febbraio 2016.
Analogo chiarimento è giunto dall’INAIL con la nota prot. 7778 del 24 giugno scorso.
Naturalmente, confermano INPS e INAIL, ai fini della regolarità si terrà conto delle disposizioni in materia di sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali, per i quali la normativa emergenziale vigente ha disposto la sospensione, non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
Da ultimo, l’INPS è intervenuto col messaggio n. 2871 del 20 luglio scorso richiamando i precedenti documenti di prassi e, per quanto concerne gli artigiani e commercianti, evidenziando che ai fini della regolarità contributiva gli interessati debbono presentare domanda di sospensione e nelle more della presentazione, nel riscontrare l’invito a regolarizzare trasmesso dalla struttura territoriale competente, che riporta l’irregolarità relativa al 1° trimestre 2020, dovranno dichiarare utilizzando la casella indicata nell’invito, di rientrare tra i soggetti destinatari della previsione di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del D.L. n. 23/2020.
NOVITA'
La legge di conversione del decreto Rilancio ha soppresso il comma 1 del dell’art. 81 che modificava l’art. 103 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), con la conseguenza che al DURC si applica la disciplina stabilita in via generale dall’art. 103, comma 2, che prevede la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.