In tema di Irap, si presume che l’attività dell’artista sia svolta contando solo sulle proprie capacità professionali, quindi in assenza di autonoma organizzazione.
Inoltre, per l’attività svolta all’estero va sottratta dalla base imponibile la quota di valore realizzata all’estero ai sensi dell’art. 12, comma 1 del d.lgs. 446/1997.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 15174 del 16 luglio 2020 con cui ha accolto in parte il ricorso di un direttore d’orchestra a cui era stata attribuita e confermata la residenza fiscale in Italia per aver mantenuto a Roma il possesso di un’abitazione permanente, la presenza della propria famiglia, il possesso di beni immobili e l’accredito dei propri guadagni.
Accolti dalla Cassazione i profili di ricorso relativi all’Irap, sulla distribuzione dell’onere probatorio (in ordine al requisito dell’autonoma organizzazione) in caso di accertamento e sul calcolo della base imponibile
Secondo la Cassazione, in caso di accertamento, l’onere della prova sulla sussistenza dell’autonoma organizzazione spetta all’amministrazione finanziaria secondo gli ordinari criteri di riparto. Sbaglia la Ctr quando nega l’esenzione Irap richiesta dal professionista sul mero rilievo che non sarebbe in grado di giudicare perché manca «l’idonea documentazione»: i quadri Re e Iq del modello Unico. E ciò perché così facendo rovescia addosso al contribuente l’onere di dimostrare di non avere l’autonoma organizzazione che fa scattare l’Irap; il tutto mentre è sempre l’amministrazione che vuole tassare i proventi a dover provare il presupposto dell’imposizione, diversamente da quanto accade nel caso in cui sia il contribuente a presentare l’istanza di rimborso per indebito pagamento (cfr. Cass. 9325/2017 e 4576/2019).
Del resto, secondo orientamento costante della Cassazione, in tema di IRAP, l'attività artistica o sportiva costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l'apprezzamento secondo cui il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo, non potendosi desumere l'esistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione dal solo fatto che l'esercente si avvalga di un agente, di una società organizzatrice di spettacoli o di uno sponsor (cfr. Cass. 12027/2018 e 23908/2016).
Altro errore del giudice del merito considerare soggetti all’imposta i proventi maturati dal maestro per l’attività svolta all’estero: se per i residenti non è imponibile la quota di valore realizzata oltreconfine, per i non residenti lo è soltanto quella prodotta nel territorio dello Stato. Ciò ai sensi del combinato disposto degli articoli 12, comma 1 e 4, comma 1 del d.lgs. 446/1997.
Ora la parola passa ai giudici del rinvio.