La notifica della cartella esattoriale è comunque valida pur se dall’avviso di ricevimento non è chiara la qualifica della persona diversa dal destinatario che riceve l’atto.
Lo ha sancito la Cassazione con l’ordinanza 14941 del 14 luglio 2020 con cui ha accolto il ricorso dell’Agente della riscossione.
Ribaltato dunque l’esito della Ctr Piemonte cjhe aveva annullato un intimazione di pagamento in relazione a due cartelle di pagamento la cui notifica era considerata nulla in quanto mancava, a cura dell’ufficiale postale notificante, l’indicazione della qualifica del firmatario sull’avviso di ricevimento.
Nell’accogliere il ricorso dell’amministrazione finanziaria i giudici di legittimità ricordano che «la cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr. Cass. 11708/2011).
Ne consegue che se, come nel caso in esame, mancano nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto viene consegnato e «la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’articolo 2700 Cc ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (sul punto si vedano Cass., sent. n. 17939 del 2012, 270 del 2012, n.11708 del 2011 e nn. 17598, 21309 e 25616 del 2010).
La sentenza della commissione regionale non si è uniformata a tali indicazioni e, pertanto, viene cassata con rinvio per un nuovo esame.