È escluso che possa essere sanata la notifica via Pec effettuata dall’amministrazione finanziaria in un momento in cui nella regione di riferimento non risulta ancora entrato in vigore il processo telematico tributario. E ciò perché il giudizio fra contribuente e amministrazione finanziaria deve ritenersi regolato da un principio di specialità rispetto a quello civile: l’appello del concessionario della riscossione, dunque, va dichiarato inammissibile anche se la parte privata si costituisce in giudizio davanti alla commissione tributaria regionale, trattandosi di notifica inesistente e non nulla.
È quanto emerge dall’ordinanza 12739 del 26 giugno 2020 con cui la Cassazione ha rigettato il ricorso di Riscossione Sicilia Spa.
Confermato dunque il verdetto di inammissibilità dell’appello del concessionario in quanto l’atto di gravame alla società risulta notificato alla società il 23 novembre 2015, vale a dire in una data nella quale in Sicilia le norme sul processo tributario online non sono ancora operative. Inutile invocare l’art. 156 c.p.c. in ordine al raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione in giudizio dell’appellato.
Per quanto riguarda specificamente il processo tributario telematico, le relative disposizioni tecniche sono state adottate solo con d.m. 4 agosto 2015, per effetto del quale, in via sperimentale, il processo tributario telematico ha avuto attivazione in primis nelle regioni di Umbria e Toscana con decorrenza dal primo dicembre 2015, mentre, in virtù della successiva normativa regolamentare, per la Regione Sicilia il processo tributario telematica ha avuto attivazione dal 15 giugno 2017.
Confermato dunque il costante orientamento della Cassazione secondo cui nel processo tributario le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico; in particolare, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria. Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistete ed, in quanto tale, non sanabile (cfr. Cass. 18321/2017, 27425/2018 e 8560/2019).