Il Pronto Ordini n. 41/2020 del CNDCEC fornisce i chiarimenti in merito alla disciplina dell’incompatibilità per l’esercizio della professione di commercialista con riguardo ai seguenti casi:
Iscritto docente di istituto scolastico
L’art. 508 del D.lgs. 297/1994 consente al personale docente di esercitare la professione purché la stessa non pregiudichi la funzione di docente, sia compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio, sia esplicata autonomamente e previa autorizzazione del direttore didattico o preside. La valutazione della sussistenza delle suddette condizioni spetta all’organo amministrativo scolastico. In tal senso, il diniego dell’autorizzazione ad esercitare la libera professione richiede di motivare le condizioni che impediscono, nell’interesse della scuola, l’esercizio della professione. In maniera analoga, il suddetto organo può revocare l’autorizzazione al verificarsi di una causa di incompatibilità o al venir meno dei suddetti requisiti. La L. 53/2000 prevede il beneficio del congedo biennale straordinario per tutti i dipendenti pubblici, fruibile anche in modo frazionato, nonché il divieto di svolgere, per la durata dello stesso, attività lavorativa. Nella nozione di attività lavorativa, stando alla formulazione generica della norma, rientra anche l’esercizio dell’attività professionale.
Iscritto consulente con rapporto di lavoro dipendente o contratto di prestazione d’opera intellettuale
Il D.lgs. 139/2005 prevede, tra l’altro, l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento di attività di impresa nel caso in cui la stessa sia esercitata per conto/nome proprio o in nome altrui. In altri termini, l’accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità richiede di verificare se l’iscritto eserciti l’attività a soli fini imprenditoriali per soddisfare un proprio interesse commerciale. In sua assenza, occorre l’ulteriore verifica che l’incompatibilità non sia prevista dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro.
In merito al caso della presenza del rapporto di lavoro dipendente, viene evidenziato che la qualifica di dipendente dell’iscritto non integra una causa di incompatibilità con l’esercizio della professione purché la normativa applicabile al rapporto di lavoro subordinato non la preveda espressamente (è il caso per esempio della clausola prevista nel contratto di assunzione che impedisca al dipendente l’esercizio della professione).
In merito al caso della stipula di un nuovo contratto per la prestazione d’opera intellettuale con clausole rafforzative per il cliente, viene evidenziato che lo stesso non determina l’insorgere di una causa di incompatibilità con l’esercizio della professione, ferma restando la verifica della conformità delle clausole alle altre disposizioni dell’ordinamento professionale. Con riguardo al diritto di recesso, il C.C. prevede una diversa disciplina per il cliente e il professionista; infatti, mentre il cliente può recedere in ogni momento e senza una giusta causa, per il professionista il recesso è possibile solo per giusta causa e va esercitato senza arrecare pregiudizio al cliente. Infine, viene evidenziato che le clausole contrattuali non devono eludere la normativa in materia di lavoro.