In tema di continuazione nelle sanzioni tributarie, l'articolo 12, comma 6, del d.lgs. n. 472 del 1997 va interpretato nel senso che, con riferimento ad infrazioni che siano avvenute nel corso di diversi periodi di imposta, l'interruzione, una volta avvenuta, non impedisce che la detta continuazione possa nuovamente operare limitatamente alle violazioni della stessa indole perfezionatesi successivamente.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 11612 del 16 giugno 2020, ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva omesso il pagamento dell’Ici in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008.
La Ctp e la Ctr avevano confermato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune, senza alcuno stralcio delle sanzioni.
In particolare si trattava di stabilire se l’interruzione della continuazione, sicuramente avvenuta in passato per la medesima violazione per gli anni dal 2003 al 2005, impedisca di applicare la stessa per le epoche successive e, quindi, per ciò che rileva, negli anni 2006, 2007 e 2008. In tale ultimo caso le sanzioni avrebbero dovuto essere unificate e ridotte.
La tesi contraria ai ricorrenti si fonderebbe su una interpretazione letterale della norma, che prevede l'interruzione, ma non un nuovo inizio della continuazione, e sul fatto che il legislatore, in ambito tributario, non sembra troppo favorevole ad estendere gli effetti della continuazione. Quella a loro favore, invece, tiene conto che occorre garantire l'efficacia degli istituti premiali e contenere la sanzione entro limiti ragionevoli
La Cassazione, accogliendo il ricorso del contribuente, ha ritenuto applicabile anche in questo caso l’istituto della continuazione.
Secondo i giudici, l'articolo 12, comma 6, del d.lgs. n. 472 del 1997 va interpretato nel senso che, con riferimento a infrazioni che siano avvenute nel corso di diversi periodi di imposta, l'interruzione, una volta avvenuta, non impedisce che la detta continuazione possa nuovamente operare limitatamente alle violazioni della stessa indole perfezionatesi successivamente.
Ciò alla luce dell’assimilazione del sistema sanzionatorio tributario a quello penale alla luce delle intenzioni del legislatore: dall'ordinamento penale si ricava che la continuazione è un istituto valutato positivamente dal legislatore e destinato ad essere interpretato in maniera estensiva in favore dell'interessato e, pertanto, per quel che qui rileva, del contribuente che, in questo specifico ambito, può beneficiare del principio del favor rei.