La risposta n. 181/2020 dell’Agenzia chiarisce, con riguardo al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, le modalità di detrazione dell’imposta lorda nel caso dilazione del pagamento in 10 anni.
La detrazione dall’importa lorda dell’onere contributivo relativo alla c.d. pace contributiva è pari al 50% di quanto corrisposto in ogni singolo anno da ripartire in 5 rate di pari importo nell’anno in cui viene sostenuto e in quelli successivi.
CASO ESAMINATO
Il caso in esame attiene ad un contribuente che ha presentato all’Inps nel novembre del 2019 la domanda di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva). L’Inps ha accolto la domanda e ha comunicato al soggetto l'importo dovuto e la possibilità di provvedere al pagamento in 120 rate mensili.
A tal fine, si chiedono chiarimenti in merito alla modalità di operare la detrazione dell’imposta lorda qualora si provveda al pagamento del relativo onere in maniera dilazionata.
CHIARIMENTI
L’art. 20 del D.L. 4/2019 prevede, tra l’altro, che
Inoltre, il versamento può essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili.
La ripartizione dell'importo detraibile prescinde dalla durata del rateizzo in quanto il suo riconoscimento avviene in relazione all'ammontare dell'onere sostenuto dal contribuente nel corso del periodo d’imposta.
Pertanto, nel caso di rateizzo in 10 anni, per il 1° anno la detrazione sarà pari al 50% della somma versata nell'anno e verrà ripartita nello stesso anno e nei successivi 4 in 5 rate di pari importo.
La suddetta modalità di calcolo si applicherà per tutto il piano di rateizzo con la conseguenza che per il 10° anno di rateizzo la detrazione sarà sempre pari al 50% della somma versata nell'anno e verrà ripartita nello stesso anno e nei successivi 4 anni.