Con la risposta n. 162/E/2020 l’Agenzia delle entrate:
- relativamente al regime IVA da applicare per alle lezioni di volo per piloti in ambito civile e commerciale (provvista delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalla Direzione generale dell'Aviazione civile del ministero dei Trasporti e dall’Enac)
premesso che:
- la Direttiva IVA (art. 132, par. 1, lett. i)) prevede che si applichi il regime di esenzione IVA per i servizi di “educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”
- la Corte di giustizia (causa C-449/17) ha chiarito dall’ambito applicativo del regime di esenzione Iva vanno escluse le prestzione finalizzate all’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida ai fini dell'ottenimento delle patenti per i veicoli delle categorie B e C1, che pertanto deve essere assoggettato all'imposta
- in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia, l’art. 10, co.1, n. 20), del decreto Iva è stato modificato (dall'arti. 32 del Dl n. 124/2019) prevedendo:
- l'esclusione dal regime di esenzione Iva - con effetto dal 01/01/2020 - per “l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1”
- confermando l'applicazione del regime di esenzione per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, nonché quelle per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale.
Relativamente al caso di specie, viene evidenziato che:
- le lezioni di volo per piloti che, come indicato nel sito dell’Enac, possono essere finalizzate allo svolgimento della professione di pilota o a scopo ricreativo/sportivo e le attestazioni sono rilasciate al termine di un corso di addestramento teorico-pratico svolto presso organizzazioni di addestramento approvate da specifiche autorità competenti nazionali (Approved training organization - Ato)
- una volta ottenuta la licenza, il mantenimento della stessa è subordinato all'obbligo di effettuare annualmente un certo numero di ore di volo, che differisce in base alla tipologia della stessa.
In virtù di quanto detto, le lezioni di volo per piloti in ambito civile e commerciale
- rappresentano, in via generale, un insegnamento di tipo specialistico, imponibile ai fini Iva
- che può fruire dell’esenzione solo per i corsi diretti a ottenere la licenza di pilota commerciale e quella di pilota di linea, in quanto attività professionali. Tali corsi in sostanza possiedono di per sé le caratteristiche per essere ricondotti nell'ambito della formazione professionale (esente da Iva) perché volti a trasmettere conoscenze utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento professionale dell'attività di pilota. L’Agenzia evidenzia che anche il corso che consente di conseguire, in una prima fase, la licenza di pilota privato può rientrare nel regime di esenzione se lo stesso costituisce parte integrante della formazione professionale finalizzata allo svolgimento della professione di pilota commerciale o di linea.
Mentre l’insegnamento per ottenere la sola licenza di pilota privato, avendo uno scopo meramente ricreativo o sportivo, va considerato di tipo specialistico ed è imponibile ai fini Iva.