Con la recente sent. 10216 depositata ieri, la Cassazione ha confermato che l'obbligo di versamento del contributo integrativo del 4% (art. 11 L. 21/1986) scatta
La situazione ricorre in tutti casi in cui il professionista risulti già pensionato da un altro ente di previdenza o contribuisca ad un altro ente di previdenza (si pensi al caso di un insegnante che esercita anche la libera professione).
La Cassazione ricorda in primo luogo che sono esonerati dall'iscrizione alla Cassa i professionisti che, pur in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, risultano iscritti ad un'altra forma di previdenza obbligatoria in relazione allo svolgimento di attività diversa da quella di dottore commercialista, oppure sono beneficiari di un trattamento pensionistico derivante dall'iscrizione ad un'altra forma di previdenza obbligatoria.
In tale situazione il contribuente risulta: