L'art. 85 del DL rilancio (DL 34/2020) prevede, previa richiesta all'INPS, il riconoscimento:
- di un bonus di 500 euro mensili per aprile e maggio 2020
- a favore di colf, badanti e baby sitter che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.
Il bonus non spetta:
- ai lavoratori che convivono con il datore di lavoro;
- ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
- ai percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello del bonus in questione, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità;
- ai percettori del reddito di emergenza (REM) istituito dallo stesso decreto legge “rilancio”;
- a coloro che beneficiano di altre indennità, in particolare quelle di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in legge n. 27/2020 ossia del bonus 600 euro, dell’indennità per i lavoratori dello spettacolo o del reddito di ultima istanza.