Con la risposta a interpello n. 135/2020, l'Agenzia delle Entrate:
premesso che:
In presenza dei presupposti delineati dal TUIR, il valore di realizzo delle partecipazioni oggetto di conferimento non viene determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, bensì in base all'aumento di patrimonio netto contabile; ne consegue che i riflessi reddituali dell'operazione di conferimento in capo al soggetto conferente sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.
E’ stato precisato che l'aumento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, connesso, a sua volta, al valore di iscrizione della partecipazione oggetto di conferimento da parte della società conferitaria medesima, per un ammontare superiore al valore fiscalmente riconosciuto, in capo al conferente, della partecipazione conferita, comporta per quest'ultimo l'emersione di una plusvalenza pari alla differenza tra il valore della partecipazione iscritto dalla conferitaria, riconducibile al conferimento, e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.
Applicando tale criterio, quindi, non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (riconducibile al conferimento), risulti pari all'ultimo valore pari fiscale della partecipazione conferita (c.d. "neutralità indotta").
Il regime di neutralità fiscale si riferisce peraltro alle sole operazioni produttive di plusvalenze, restando esclusi dall'ambito di applicazione della norma i conferimenti "minusvalenti".
In mancanza nella norma di un esplicito riferimento alla determinazione delle minusvalenze, occorre rifarsi al principio generale.
Ne consegue che, per effetto dei conferimenti eseguiti, la società conferitaria acquisisce il controllo della società scambiata, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, dovendo valutarsi tale requisito in capo alla società conferitaria. Il regime di "realizzo controllato" non è fruibile invece laddove la conferitaria detenga già una partecipazione di controllo nella società conferita, alla quale verrebbero ad aggiungersi le nuove partecipazioni conferite, salva la neutralità degli incrementi operati in virtù di un obbligo legale o vincolo statutario.
Con riferimento alla valutazione del requisito del controllo ai fini dell'accesso al regime di realizzo controllato ex articolo 177 comma 2 del TUIR in presenza di azioni proprie della società oggetto di scambio, occorre evidenziare che per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le azioni proprie sono incluse nel computo del quorum costitutivo ed escluse dal quorum deliberativo. Diversamente, nelle società per azioni che non ricorrono al mercato del capitale di rischio le azioni proprie devono essere conteggiate nel calcolo sia dei quorum assembleari costitutivi che di quelli deliberativi.
Quindi, considerato che il vincolo di controllo deriva dalla spettanza ad una società della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, il computo nel quorum deliberativo dei voti sospesi riferibili alle azioni proprie detenute dalla società conferita, comporta che la società conferitaria nella situazione ante conferimento non detiene il controllo di diritto della società conferita. Tale controllo verrebbe invece acquisito per effetto del conferimento con un unico atto delle partecipazioni detenute dalle fisiche, con conseguente applicabilità del regime “a realizzo controllato”.