Con la risposta a interpello n. 134/2020, l’Agenzia delle Entrate:
- relativamente al trattamento fiscale applicabile al reddito derivante dal lavoro marittimo svolto su nave battente bandiera estera da un contribuente spagnolo fiscalmente residente in Italia.
premesso che per la definizione della residenza fiscale delle persone fisiche (art. 2 DPR 917/1986)
- si considerano residenti
- le persone che, rispettano una delle seguenti condizioni, per la maggior parte del periodo d'imposta
- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
- o hanno nel territorio dello Stato il domicilio
- o la residenza ai sensi del Codice civile
- in caso di "dual residence" la determanzione univoca della residenza fiscale avverà facendo riferimento, ove esistenti, alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulate tra gli stati interessati
per il caso dei :
- lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale
- continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi (L. 88/2001)
In sostanza, i redditi corrisposti a marittimi di nazionalità italiana, che lavorano su navi battenti bandiera estera per più di 183 giorni in un arco temporale di dodici mesi (anche a cavallo di due periodi d'imposta), non dovranno essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese, a prescindere dalla residenza dei medesimi marittimi e dal luogo di prestazione dell'attività lavorativa, con il conseguente venir meno dell'obbligo di dichiarazione di tali redditi da parte del contribuente.
Per quanto riguarda la definizione dell'ambito soggettivo:
- per "lavoratori marittimi italiani"
- alla luce del principio di non discriminazione sancito, relativamente al caso di specie, dalla Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni
- i nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
In sostanza, con "lavoratori marittimi italiani" si fa riferimento non soltanto ai marittimi con nazionalità italiana, bensì anche a tutti i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano.
Ne consegue che il reddito corrisposto al contribuente a fronte dell'attività lavorativa svolta in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi, anche a cavallo di due periodi d'imposta su nave battente bandiera estera, dovrà essere escluso dalla base imponibile dell'anno o degli anni d'imposta di riferimento.