Con la circolare 8/2020, Assonime ha analizzato il trattamento ai fini IVA del distacco o prestito di personale , in ragione della nuova sentenza della Corte di Giustizia europea.
Il distacco o prestito di personale rappresenta un fattispecie utilizzata nelle aziende, mediante un contratto con cui si dispone il trasferimento temporaneo in favore di un soggetto diverso dal datore di lavoro del potere di utilizzare per sé l’attività di un lavoratore, dirigendone e coordinandone il compimento.
Premesso che:
- con l’art. 8, comma 35, della Legge n. 67 del 1988, che non sono da intendere rilevanti agli effetti IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo
- quindi, in linea generale il regime nazionale prevede la non rilevanza ai fini del tributo di tali prestiti nei quali le parti abbiano previsto il solo rimborso del costo del lavoro. Diversamente la sentenza della Corte di Giustizia ha affermato una conclusione opposta
- la Corte di Cassazione ha sollevato dinnanzi ai giudici comunitari la possibile incompatibilità tra la normativa nazionale e quella comunitaria
i giudici comunitari con la Sentenza n. C-94/19 dell’11 marzo 2020 hanno evidenziato come le prestazioni di servizi devono considerarsi effettuate a titolo oneroso, e quindi quali operazioni imponibili, laddove nel rapporto intercorrente tra prestatore e beneficiario, sia ravvisabile una relazione.
La circolare di Assonime evidenzia invece che la rifusione alla parte che presta il personale del solo costo che sostiene per continuare a mantenere la sua posizione di datrice di lavoro non può costituire una remunerazione intesa come corrispettivo per il servizio di prestito di personale. In realtà si tratta di una richiesta della parte che presta il personale di rimanere indenne dei costi che continua a sostenere per il personale distaccato a beneficio della controparte. Questo poiché si perseguono interessi attraverso il prestito di personale che risiedono negli scopi organizzativi.