Con la risposta a interpello n. 109/2020, l'Agenzia delle Entrate:
premesso che:
l’art. 9 c. 1, n. 6), DPR 633/1972 disciplina il trattamento di non imponibilità ad IVA per i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari
ricomprendendovi
tra cui vanno ricompresi - come previsto dalla Finanziaria 2007 con norma di interpretazione autentica - la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
Relativamente a tale ultima fattispecie, la CM 41/E/2008 ha riconosciuto il regime di non imponibilità ai fini IVA alle prestazioni relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente.
Pertanto ai fini della non imponibilità è richiesto
Per cui, i servizi in esame devono presentarsi come interventi strutturali da realizzarsi su impianti già esistenti e direttamente funzionali ad assicurarne e garantirne il funzionamento, la manutenzione, il rifacimento, il completamento, l'ammodernamento, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riqualificazione.
Inoltre è stato chiarito che, considerato che la norma fa riferimento alle prestazioni immediatamente riferibili alla manutenzione portuale, il trattamento di non imponibilità IVA può essere applicato alle predette prestazioni di servizi solo quando le stesse siano rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale.