Il versamento dell’imposta relativa al 1° e 2° trimestre 2020 viene differito, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sia di importo esiguo.
L’art. 26 del DL 23/2020 (in G.U. di ieri, 8/04/2020) prevede una modifica dei termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
La norma modifica l’articolo 17 del DL n. 124 del 2019 al fine di prevedere che:
- nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro
- ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il 1° e 2° trimestre è superiore a 250 euro
il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel 2° trimestre dell’anno (20.07.2020, anziché 20.04.2020).
Se, considerando:
- anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel 2° trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro,
- il versamento dell’imposta relativa al 1° e 2° trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre dell’anno di riferimento (20.10.2020).
Restano ferme le ordinarie scadenze:
- per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° (20.10.2020)
- e 4° trimestre solare dell’anno (20.01.2021).
Le nuove scadenze:
