L'art. 7 Dpr 605/73 prevede che le banche, Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, gli OICR e Sicav, le società di gestione del risparmio (SIM ed SGR) ed "ogni altro operatore finanziario" sono tenuti alle comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari (art. 11, DL 201/2011).
ANAGRAFE DEI RAPPORTI TRIBUTARI: l’art. 10 c. 10 DLgs. 141/2010 ha definito le condizioni al ricorrere delle quali le holding di partecipazioni diventano soggette agli obblighi di comunicazione:
Il comma 10 è stato interamente riscritto dal D.lgs 142/2010 (di recepimento della direttiva ATAD), armonizzando anche tale aspetto:
Dunque, per verificare se ricorrono gli obblighi di comunicazione occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art. 162-bis Tuir, il quale prevede come elemento sostanziale la ponderazione del totale delle partecipazioni (distinguendo tra quelle in intermediari finanziari o in altri soggetti): se verrà registrato un ammontare delle partecipazioni in bilancio in società diverse dagli intermediari finanziari superiore al 50% del totale degli attivi del bilancio, la società si configura quale holding industriale, anch'essa tenuta ad effettuare le comunicazioni (se la percentuale risulta inferiore, non si parlerà più di "holding" e verrà meno la comunicazione all'anagrafe dei rapporti tributari).
Le comunicazioni: vengono effettuate con periodicità:
SOSPENSIONE DELL'ADEMPIMENTO
La CM 8/2020 chiarisce che anche a dette comunicazioni:
Modalità di invio: dovranno essere osservate le seguenti indicazioni operative: