È nullo l’avviso di rettifica e liquidazione se l’Ufficio non rende noti gli elementi alla base della stima e integra solo in appello con atti di compravendita relativi a immobili con caratteristiche similari.
Ciò in quanto l’art. 58 del d.lgs. 546/1992, norma di tipo processuale, non può derogare alla norma sostanziale, di cui all’art. 52 del dpr 131/1986, che prevede la nullità dell’atto per difetto di motivazione.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 7649 del 2 aprile 2020 con cui ha accolto il ricorso di una srl, annullando definitivamente l’avviso di rettifica e liquidazione relativo ad un complesso immobiliare acquistato nel 2008.
Rigettata dunque la tesi dell’Ufficio che aveva richiamato la specialità del rito tributario rispetto a quello civile espresso dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992: secondo l’Ufficio, infatti, non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato D.Lgs. n. 546/1992 che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, pure se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.
Nell’accogliere il ricorso della contribuente la Cassazione precisa che nel caso di specie è dirimente quanto disposto dall’art. 52 del dpr 131/1986 secondo cui l’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizione, tra cui il richiamo o l’allegazione di atti non conosciuti al contribuente.
Di conseguenza l’Ufficio era venuto meno alla norma di cui all’art. 52 per non aver reso noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto alla diversa stima oggetto della contestazione e per aver provveduto solo in sede di appello alla integrazione della motivazione mediante l'allegazione di atti di compravendita di immobili con caratteristiche similari a quelli oggetto di contestazione.
Sul punto si segnala un precedente conforme: con ordinanza 17226/2019 la Cassazione ha stabilito che gli atti di comparazione su cui l'Agenzia delle entrate basa la rettifica del valore di un immobile nell'accertamento, devono essere allegati all'atto di rettifica (o riportati nella riproduzione essenziale nelle motivazioni dello stesso); il deposito successivo di questi atti, sia pure consentito anche in appello dall'art. 58 del Dlgs n.546/92, integra, tuttavia, una carenza ab origine degli elementi in grado di precostituire la difesa del contribuente, rappresentando una violazione al diritto di difesa e rendendo l'atto nullo.